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martedì 1 maggio 2012

Maternità e paternità Nuove tutele e stop a dimissioni in bianco



Per il padre in via sperimentale tre giorni di permesso Diritto a 11 mesi di “voucher” per pagare la baby-sitter 

di Annalisa D’Aprile
Incentivi per le aziende che assumono le donne (specie nelle aree svantaggiate, come il Mezzogiorno), tutela della maternità e della paternità, contrasto delle dimissioni in bianco delle neo mamme: in una parola famiglia. Il quinto capitolo della riforma del lavoro firmata dal ministro Elsa Fornero è dedicato a sostenere, attraverso nuove norme e disposizioni, le mamme ed i papà perché si organizzino al meglio per far fronte meglio al loro ruolo di genitori. Più donne lavoratrici. Per incrementare l’aumento dell’occupazione femminile, la riforma prevede «la riduzione del 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro» nel caso di assunzione di donne di qualsiasi età nel Mezzogiorno. Dimissioni in bianco. Tra gli impegni assunti dal ministro c’è il contrasto al fenomeno delle dimissioni in bianco delle madri lavoratrici. Ora, l’articolo 55 del ddl estende da uno a tre anni di vita del bambino il periodo entro il quale le dimissioni devono essere convalidate dal servizio ispettivo del ministero del Lavoro. Inoltre, affinché le dimissioni siano efficaci, dovrà essere provata la «veridicità e contestualità della manifestazione di volontà risolutoria del rapporto di lavoro» da parte del lavoratore o rivolgendosi agli ispettori del dicastero del Lavoro o sottoscrivendo un’apposita dichiarazione in calce alla ricevuta della comunicazione di cessazione del rapporto. Le stesse regole sono valide anche per i genitori che adottano o hanno in affidamento un minore. Congedo obbligatorio per i neo papà. Introdotta in via sperimentale, per gli anni dal 2013 al 2015, è la norma sui papà lavoratori. L’articolo 56 del testo di riforma recita che il «padre dipendente entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, ha l’obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di tre giorni, anche continuativi». Buoni pagati per la baby-sitter. Lo stesso articolo del ddl, sottotitolato “sostegno alla genitorialità”, ha l’obiettivo di «promuovere una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all’interno della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro». Dunque, sperimentale per il prossimo biennio come il congedo obbligatorio, è l’introduzione di buoni per il servizio di baby-sitting. Le neo-mamme avranno diritto a richiederli all’Inps alla fine della maternità obbligatoria per gli 11 mesi successivi in alternativa al congedo facoltativo. La corresponsione di voucher per l’acquisto del servizio andrà richiesta al datore di lavoro, mentre il numero e l’importo dei buoni terrà conto anche della situazione economica del nucleo familiare che lo richiede. 
Alto Adige 28-4-12

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