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lunedì 25 giugno 2012
Distanze tra edifici e le deroghe abolite
Ci si chiede a questo punto come sia ora possibile edificare a Bolzano rispettando le misure. Tra leggi nazionali, provinciali e comunali
di Renzo Segalla
Deroghe abolite, è il caos. Così il titolo a pagina 15 del quotidiano Alto Adige di mercoledì 20 giugno 2012. A proposito di una vicenda che tocca direttamente le scelte urbanistiche delle ammnistrazioni ma anche l’attività economica di molte realtà. La recente sentenza della Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittime le deroghe sulle distanze fra i fabbricati, previste dalla Legge urbanistica provinciale, ai limiti stabiliti dal decreto ministeriale del 1968. “La Consulta ritiene che la Provincia non abbia più”competenza” primaria in tema di urbanistica. E' un disastro. Si rischia l'impasse”(difficoltà senza soluzioni e/o vie d'uscita). Così l'assessore all'urbanistica e all'edilizia, Maria Chiara Pasquali. “Ripercussioni devastanti per i Comuni”, secondo il giurista, Arno Kompatscher. Si osserva che: - ”Lo Statuto di Autonomia del Trentino-Alto Adige(D.P.R. 31 agosto 1972 n. 670, pubblicato nella G.U. 20 novembre 1972 n. 3019) attribuisce alle Provincie di Trento e di Bolzano la”potestà” di emanare le norme legislative in materia urbanistica”urbanistica e piani regolatori” e “in tutela del paesaggio”(art. 8, n. 5 e n. 6); -il decreto ministeriale 2 aprile 1968 stabilisce i”limiti “inderogabili” di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati”..., ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n.765(Gazz. Uff. 16 aprile 1968, n. 97). Il decreto è stato emanato dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per l'interno, vista la legge 17 agosto 1942, n.1150. Le disposizioni si applicano, fra l'altro, alle “revisioni degli strumenti urbanistici esistenti”. E quanto sopra fu scrupolosamente rispettato nella rielaborazione del piano urbanistico comunale, adottato con deliberazione del Consiglio comunale di Bolzano del 26 settembre 1974, n.290, approvato dalla Giunta provinciale di Bolzano il 12 luglio 1976, n. 4073,. Le norme di attuazione prescrivano rispettivamente per le zone residenziali “B”,”C”, “D” la “distanza minima tra i fabbricati = 10 metri”. Per le zone residenziali” E”la “distanza minima tra i fabbricati = 12 metri” e l'indice di visuale libera = 0,50. Nella relazione illustrativa si attesta che la rielaborazione del piano urbanistico comunale, già approvato con legge provinciale del 2 gennaio 1964, n.1, è stata effettuata “in conformità dei minimi “inderogabili” stabiliti dagli standards urbanistici con decreto interministeriale del 2 aprile 1968”. Ci si chiede come si sia possibile, legittimamente, edificare, nel territorio comunale di Bolzano, rispettando le distanze tra i fabbricati(estensione di quelle stabilite da Codice Civile, per ragioni sanitarie) per decenni e ora si ricorra alle deroghe. Come avrebbe preteso la Giunta provinciale, per la prevista demolizione e ricostruzione di un tipico edificio tradizionale in via Renon.
Alto Adige 25-6-12
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