"Materiale ben raccolto e ordinato può valere quanto una storia scritta" L'attenzione più autentica siamo noi
Informazioni personali
- apritisangia
- Il presente sito non costituisce testata giornalistica, non ha, comunque, carattere periodico ed è aggiornato secondo la disponibilità e la reperibilità dei materiali ivi contenuti. Pertanto, non può essere considerato in alcun modo un prodotto editoriale ai sensi della L. n. 62 del 7.03.2001
sabato 14 gennaio 2012
I Comuni potranno vietare le reti antigrandine
«Ma dovranno pagare un indennizzo ai contadini»
CALDARO/EGNA. Grande soddisfazione fra gli agricoltori: in futuro i Comuni altoatesini - come Caldaro, che lo scorso anno ha proibito le reti antigrandine a ridosso del lago - potranno prevedere zone di divieto soprattutto per ragioni paesaggistiche, ma per questa limitazione dovranno corrispondere un indennizzo agli agricoltori coinvolti: è questa la principale di una serie di modifiche alla legge urbanistica provinciale pubblicate sul Bollettino ufficiale. «Modifiche che semplificano le procedure amministrative e fanno chiarezza», sottolinea l’assessore provinciale Michl Laimer. La legge 14 del dicembre 2011 modifica tra gli altri anche alcuni aspetti della legge urbanistica provinciale, in particolare in materia di zone di divieto per reti antigrandine, ricostruzione e spostamento di edifici, ricorso al Collegio per la tutela del paesaggio. Si tratta di adeguamenti, spiega l’assessore Laimer, «che vanno in direzione di una maggiore semplificazione amministrativa e di un chiarimento su alcuni punti complessi». Con la nuova legge la disciplina relativa alle reti antigrandine è estesa anche a teli e reti protettive. Inoltre il Comune può ora delimitare delle zone di divieto e può corrispondere un indennizzo, purchè sia stipulata una polizza assicurativa, all’agricoltore cui viene vietato di apporre le reti. Nuova regolamentazione anche per lo spostamento di edifici: gli immobili situati in zone sottoposte a divieto di edificazione a causa di situazioni di pericolo formalmente confermate, possono essere demoliti e ricostruiti in altra sede nel verde agricolo dello stesso Comune. La nuova sede, però, deve essere ubicata nello stesso ambito territoriale del Comune e il nuovo edificio deve mantenere la stessa destinazione d’uso e non può essere ampliato. Altra novità della legge: non è più richiesto il parere della commissione locale per i masi chiusi nei casi di individuazione di nuove zone edificabili, ma solo un’audizione dei rappresentanti dei contadini. Infine la nuova legge prevede che contro i provvedimenti di diniego o condizionati e basati su motivazioni architettoniche, paesaggistiche o estetiche, può essere proposto ricorso al Collegio per la tutela del paesaggio. Tornando a Caldaro a chiedere l’imposizione di un divieto all’uso indiscriminato dei teli antigrandine era stata la Dorfliste di Irene Hell.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento